30 luglio 2013
Prot. n. 4894/A22 CASTELLANETA, 30 /07/2013
IL DIRIGENTE
VISTA la precedente determinazione n. 3664 del 24 maggio 2013 con cui è stata
approvata la lettera invito per l’ammissione alla gara indetta, nell’ambito del progetto
finalizzato a promuovere e sviluppare la società dell’informazione e della conoscenza del
sistema scolastico, per l’acquisto di attrezzature ad alto contenuto tecnologico e sono state
individuate cinque ditte da invitare alla gara.
VISTA la successiva determinazione n. 4554 del 01/07/2013 con cui sono stati
riaperti i termini per consentire anche ad altre ditte interessate la partecipazione alla gara.
CONSIDERATO che allegata all’offerta del 28 giugno 2013 la ditta Tecnolab Group ha
formulato alcune osservazioni sul contenuto della lettera invito evidenziando la necessità di
una «correzione della griglia dei punteggi» che contempli: «1) la riduzione a 100 punti del
punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente, in applicazione dell’art. 120, comma 1,
d.P.R. n. 207/2010; 2) l’analitica specificazione delle certificazioni richieste per la
partecipazione alla procedura di evidenza pubblica».
RITENUTO che la previsione sul punteggio massimo contenuta nel predetto art. 120
non può essere interpretata in termini di tassatività e, comunque e a tutto voler concedere,
potrebbe ugualmente essere garantito il rispetto del limite dei 100 punti attraverso una
riduzione proporzionale dei subpunteggi, cioè attraverso una mera operazione matematica
(e, pertanto, priva di un contenuto valutativo e discrezionale) che non inciderebbe sulla
trasparenza e sull’imparzialità delle operazioni di gara.
CONSIDERATO, invece, che la formulazione della lettera invito potrebbe aver
ingenerato dubbi e perplessità sulle «certificazioni» utili ai fini dell’assegnazione del punteggio
riferito al «possesso certificazioni».
RILEVATO, in ogni caso, che l’approfondimento delle prescrizioni contenute nella lettera invito sugli «elementi di valutazione» e sull’«ordine d’importanza» ha posto in risalto
margini notevoli di incertezza e di confusione sul prodotto che si intende acquistare.
DATO ATTO che, su questo versante logico, l’inserimento, tra gli «elementi di
valutazione» di voci come la «parziale rispondenza (anche un solo articolo) a quanto richiesto
nel presente bando» e la «non rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito» può aver
ingenerato dubbi sul fatto che non si intende prescindere dall’acquisto di prodotti che
abbiano determinate caratteristiche considerate requisiti essenziali ed irrinunciabili.
CONSIDERATO che la tutela dell’interesse pubblico collegato all’acquisto di prodotti
idonei al raggiungimento degli scopi contemplati dal progetto innanzi richiamato impone di
annullare, in via di autotutela, la gara e di procedere ad una riformulazione della lettera
invito le cui prescrizioni non consentano margini di incertezza sulle caratteristiche del
prodotto da acquistare.
RITENUTO, per contro, che non esistano o non siano oggettivamente configurabili
interessi consolidati delle singole ditte ammesse alla gara cui possa riconoscersi un
carattere preminente rispetto all’interesse pubblico innanzi illustrato.
DELIBERA
1) di annullare, in via di autotutela, le precedenti determinazioni sui seguenti Progetti:
A-1-FESR01_POR_PUGLIA-2011-15 n. 3880/A22 del 03/06/2013
A-1-FESR01_POR_PUGLIA-2011-52 n. 3881/A22 del 03/06/2013
B-1.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-13 n. 3882/A22 del 03/06/2013
B-1.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-14 n. 3883/A22 del 03/06/2013
B-1.C-FESR01_POR_PUGLIA-2011-15 n. 3884/A22 del 03/06/2013
B-1.C-FESR01_POR_PUGLIA-2011-38 n. 3885/A22 del 03/06/2013
e determina n.4554/A22 del 01/07/2013 ;
2) di procedere con separata determinazione all’approvazione di una nuova lettera invito.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Alessandro CALABRESE
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