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COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI


Che cos’è e cosa fa
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto; c) un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.
Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
 Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il Comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501″.
Più precisamente il Comitato di Valutazione:
a) composto dai soli docenti interni alla scuola, integrato dal docente tutor e presieduto dal Dirigente Scolastico, esprime parere sul servizio prestato dai docenti in anno di prova e formazione; b) con i soli componenti interni e presieduto dal Dirigente Scolastico, valuta il servizio dei docenti che lo richiedono, ai sensi dell’art. 448 del D.Lgs 297/1994, e si esprime sulla riabilitazione dei docenti ai sensi dell’art. 501 dello stesso Decreto Legislativo; c) nella nuova composizione (Dirigente Scolastico-Presidente, tre docenti dell’Istituzione Scolastica, due rappresentanti dei genitori, un componente esterno nominato dall’USR), individua i criteri ai quali il Dirigente Scolastico deve attenersi per la valorizzazione del merito e l’attribuzione del bonus, di cui ai commi 126, 127, 128 della Legge 107/2015.
Facendo riferimento alla disciplina dettata per la generalità degli OO.CC. (Testo Unico D. Lgs. 297/94) e alla nota MIUR prot. n. 1804 del 19 aprile 2016
1. il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
2. le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti effettivamente nominati;
3. “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente” (art. 37, comma 3, del D.Legs. 297/94), dovendo con ciò intendersi che i voti di astensione non hanno rilievo.
 




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